Art. 25

In vigore dal 16 ott 1990
In applicazione dell', paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, e dell', paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89, dal 1° gennaio 1983 la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. destinato ad essere esportato negli Stati Uniti d'America può comprendere l'indicazione dell'annata di raccolta solo a condizione che tale prodotto sia ottenuto almeno per il 95 % da uve raccolte nell'annata indicata.
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