Art. 22

In vigore dal 16 ott 1990
In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 e nel caso di recipienti di volume nominale di 10 ettolitri o più, utilizzati per il trasporto di vini e mosti di uve e conformi alle disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali degli Stati membri relative ai materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, deve essere indicata sui recipienti medesimi, in un punto ben visible e in caratteri indelebili : -una dicitura specifica relativa al loro impiego per il trasporto di bevande, in una o più lingue ufficiali della Comunità, oppure -una o eventualmente più delle diciture seguenti : -para uso alimentario, -til levnedsmidler, -für Lebensmittel, -êáôÜëëçëï ãéÜ Ýäþäéìá, -for food use, -pour contact alimentaire o convient pour aliment, -per alimenti, -voor levensmiddelen, -próprio para contacto com géneros alimentícios. Tali diciture devono essere apposte in caratteri dell'altezza minima di 120 mm.
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Art. 22 Regolamento (UE) 1990/3201 | Portale Normativo