Art. 17
1. Le informazioni relative :
In vigore dal 16 ott 1990
-alla storia del vino in causa, a quella dell'impresa dell'imbottigliatore o a quella di un'impresa di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale,
-alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura d'origine del vino,
-all'invecchiamento del vino,
di cui all', paragrafo 3, lettera h), all', paragrafo 2, lettera t), all', paragrafo 2, lettera f) e all', paragrafo 2, lettera p) del regolamento (CEE) n. 2392/89, non possono figurare nella stessa parte -in una parte dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano dette indicazioni obbligatorie, o
-in una o più etichette complementari o sul pendaglio.
Le informazioni di cui al primo comma possono riguardare esclusivamente elementi verificabili.
2. In deroga al paragrafo 1, possono figurare nella stessa parte dell'etichetta nella quale figurano le indicazioni obligatorie :
a)informazioni brevi quali casa fondata nel. . . o viticoltori dal. . ., relative alla storia del vino in causa, a quella dell'impresa dell'imbottigliatore o a quella di un'impresa di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale ;
b)i termini :
-vino di colle e vino di collina, quando sono utilizzati nella designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiani in conformità delle disposizioni italiane concernenti la loro utilizzazione ;
-Bergwein per i vini importati originari dell'Austria, purché siano rispettate le disposizioni austriache in ordine all'utilizzazione di tale indicazione ;
c)le seguenti informazioni relative all'invecchiamento del vino :
i)per quanto riguarda i vini originari della Comunità :
-vin vieux per i v.q.p.r.d. francesi, purché siano rispettate le disposizioni francesi in ordine all'utilizzazione di tale dicitura,
-vecchio o invecchiato per i v.q.p.r.d. italiani, purché siano rispettate le disposizioni italiane in ordine all'utilizzazione di tali diciture,
-êÜäá o cava per i vini de tavola, purché siano rispettate le disposizioni greche in ordine all'utilizzazione di tali diciture,
-vino viejo, vino añejo, vino de crianza, cosecha. . ., añada. . ., reserva, gran reserva, per i v.q.p.r.d. spagnoli, purché siano rispettate le disposizioni spagnole in ordine all'utilizzazione di tali diciture,
-velho per i v.q.p.r.d. portoghesi, purché siano rispettate le disposizioni portoghesi in ordine all'utilizzazione di tale dicitura ;
ii)per quanto riguarda i vini originari dei paesi terzi :
-vin vieux per i vini importati originari del Marocco recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell'allegato II, capitolo 13, purché siano rispettate le disposizioni marocchine in ordine all'utilizzazione di tale dicitura,
-una dicitura in lingua inglese che precisi il numero di anni di invecchiamento in fusti o in bottiglie per i vini importati originari degli Stati Uniti,
-staro vino per in vini importati originari della Iugoslavia recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell'allegato II, capitolo 22, purché siano rispettate le condizioni iugoslave in ordine all'utilizzazione di tale dicitura.
Le diciture di cui al primo comma, lettere b) e c), non possono essere tradotte.
Tuttavia, le diciture di cui al primo comma, lettera b), possono essere tradotte in tedesco con il termine Hügelwein per i v.q.p.r.d. originari della provincia di Bolzano.
Storico versioni
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