Art. 26

In vigore dal 16 ott 1990
1. I vini e i mosti di uve designati e presentati in conformità delle disposizioni in materia vigenti al momento della loro immissione in circolazione e la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle suddette disposizioni a seguito di una modifica di queste ultime possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte. Le etichette recanti indicazioni, stampate in conformità delle disposizioni vigenti in materia al momento della loro messa in circolazione, divenute non conformi alle suddette disposizioni a seguito di una modifica di queste ultime, possono essere utilizzate per un anno a decorrere dalla data di applicazione della modifica in causa. I preimballaggi sui quali sono direttamente stampate indicazioni, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, al momento della loro messa in circolazione divenute non conformi alle disposizioni suddette, a seguito di una modifica di queste ultime, possono essere utilizzati per un periodo di due anni a decorrere dalla data iniziale di applicazione della modifica in causa. 2. I vini e i mosti di uve originari della Grecia, designati e presentati in conformità delle disposizioni elleniche in vigore anteriormente al 1° gennaio 1981 e la cui designazione e presentazione non sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte. 3. I vini e i mosti di uve originari -della Spagna, designati e presentati in conformità delle disposizioni comunitarie in materia di vini importati nonché delle disposizioni spagnole in vigore al 31 dicembre 1985, -del Portogallo, designati e presentati in conformità delle disposizioni comunitarie nonché delle disposizioni portoghesi in vigore al 31 dicembre 1990, la cui designazione e presentazione non siano conformi alle disposizioni comunitarie per quanto riguarda i prodotti comunitari, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte. 4. I vini e i mosti di uve originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui designazione e presentazione sono conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990 ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte. Le etichette recanti indicazioni conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere utilizzate sino al 31 agosto 1991. 5. Le etichette recanti indicazioni -conformi alle disposizioni comunitarie relative ai prodotti importati in provenienza dal Portogallo in vigore anteriormente al 1° gennaio 1991, o -conformi alle disposizioni portoghesi in vigore anteriormente a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie relative ai prodotti originari della Comunità possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 1991. 6. I vini originari degli Stati Uniti d'America, la cui designazione e presentazione sono conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita e messi in circolazione sino ad esaurimento delle scorte, sempreché siano stati importati nella Comunità, entro e non oltre il 31 dicembre 1982, sia escluso ogni rischio di confusione circa la natura, l'origine o la provenienza, la composizione dei vini in causa e che non comportino il nome di v.q.p.r.d. 7. Per i vini da tavola e per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possone essere utilizzate etichette recanti indicazioni non conformi alla normativa comunitaria sempreché dette indicazioni rivestano un carattere obbligatorio nelle disposizioni del paese importatore interessato e non vi sia alcuna possibilità di confusione con un altro vino da tavola o un altro v.q.p.r.d. Gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di tali etichette ad una autorizzazione preventiva.
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Art. 26 Regolamento (UE) 1990/3201 | Portale Normativo