Art. 12
In vigore dal 16 ott 1990
1. L'elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. in applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), e dell', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell'allegato III.
2. L'elenco dei nomi delle varietà di viti e, se del caso, dei loro sinonimi, che possono essere utilizzati per la designazione di un vino importato in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell'allegato IV.
3. Gli Stati membri produttori possono prescrivere che il nome di una varietà contenente il nome di una regione determinata o di un'unità geografica ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89 sia indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri usati per indicare la regione determinata o l'unità geografica.
4. Qualora il nome di varietà di o un suo sinonimo sia composto da più parole, tale designazione composta deve essere indicata sull'etichetta, senza diciture intermedie, in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione su una o due linee.
Storico versioni
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