Art. 5

In vigore dal 16 ott 1990
1. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, prescritta dall', paragrafo 1, lettera c), dall', paragrafo 1, lettera d), dall', paragrafo 1, lettera d), dall', paragrafo 1, lettera c), dall', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è completata, secondo il caso, con i termini : -imbottigliatore o imbottigliato da ovvero, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, condizionatore o condizionato da, e -nel caso di imbottigliamento per conto terzi, imbottigliato per ovvero, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, condizionato per. Tuttavia, l'impiego di una delle indicazioni di cui al comma precedente non è obbligatorio qualora si faccia uso di una delle diciture di cui all', paragrafo 1. Il nome o la ragione sociale : -dello speditore o dell'importatore, indicati ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), dell', paragrafo 1, lettera d), dell', paragrafo 1, lettera d), dell', paragrafo 1, lettera c), e dell', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89, oppure -di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di tali persone che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in causa, indicati ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), dell', paragrafo 2, lettera d), dell', paragrafo 2, lettera c), e dell', paragrafo 2, lettera h) dello stesso regolamento, evidenziano l'attività professionale delle dette persone menzionando termini quali viticoltore raccolto da . . ., negoziante di vini, distribuito da . . ., importatore importato da . . ., o altri termini analoghi. Le disposizioni del presente comma si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 3. Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso Stato membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore o il condizionatore, menzionati al primo comma, sono indicati in una o più lingue ufficiali della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello Stato membro in parola. 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'indicazione del nome o della ragione sociale di una delle persone o di un'associazione di persone di cui al paragrafo 1 può comprendere il nome dell'azienda di dette persone o un termine caratterizzante l'attività viticola di detta azienda. 3. L'indicazione nell'etichettatura del nome o della ragione sociale di una delle persone o delle associazioni di persone di cui al paragrafo 1 può contenere i termini : -viticultor, cosechero, explotación agraria, -Weingut, Weingutsbesitzer, Winzer, Weinbau, -áìðåëïõñãüò-ïéíïðïéüò, -estate, -viticulteur, propriétaire récoltant, -viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, azienda agricola, contadino, -proprietario viticultor, o altri termini analoghi relativi ad un'azienda agricola soltanto se il prodotto in causa è stato ottenuto esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda viticola qualificata con uno di detti termini o di quella della persona qualificata con uno dei medesimi termini e se la vinificazione è stata effettuata nella stessa azienda. I termini di cui al primo comma possono essere utilizzati al plurale nella ragione sociale di un'associazione di aziende viticole o di un'associazione di dette persone. Le disposizioni del primo comma non concernono l'aggiunta di mosto di uve concentrato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione. 4. In caso di imbottigliamento per conto terzi, colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto altrui è da considerarsi come una persona o un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), dell', paragrafo 2, lettera d), dell', paragrafo 2, lettera c), e dell', paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2392/89. 5. Lo speditore o l'imbottigliatore può indicare il nome o la ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di tali persone che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in questione soltanto se tale persona o tale associazione di persone ne abbia dato il consenso per iscritto. Tuttavia, ove le disposizioni dello Stato membro rendano obbligatoria l'indicazione del nome o della ragione sociale di colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto terzi, non si applicano le disposizioni del comma precedente. Nel caso d'imbottigliamento per conto terzi, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore e di colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto terzi sono indicati con i termini imbottigliato per . . . da . . . o condizionato per . . . da . . .. Il nome o la ragione sociale di colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto terzi possono essere indicati mediante un codice. 6. Lo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore e l'importatore dev'essere indicato sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui è indicata la loro sede. L'indicazione dello Stato membro può essere effettuata : -per esteso, dopo l'indicazione del comune o della parte di comune, ovvero -mediante la sigla postale, eventualmente associata al codice postale del relativo comune. 7. Quando si tratti di un vino importato conformemente all' del regolmento (CEE) n. 2392/89 designato senza indicazione geografica, o di un vino da tavola, il comune o la frazione in cui l'imbottigliatore o, secondo il caso, lo speditore o una persona fisica o giuridica ovvero un'associazione di persone aventi partecipato al circuito commerciale del vino importato o di un vino da tavola ha la propria sede principale, è indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri utilizzati, secondo il caso, per la dicitura vino da tavola o per indicare il nome del paese terzo d'origine. Quando si tratti di un v.q.p.r.d. designato, se del caso, in applicazione dell', paragrafo 2, lettera l), o di un vino importato designato in applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), ed eventualmente paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89, il comune o la frazione in cui l'imbottigliatore o, se del caso, lo speditore o una persona fisica o giuridica ovvero un'associazione di persone aventi partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d. o di un vino importato ha la propria sede principale, è indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata o le unità geografiche. II primo e il secondo comma non si applicano quando il comune o la frazione sono indicati in codice conformemente al disposto dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 4, o dell', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2392/89.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3201:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1990/3201 | Portale Normativo