Art. 9

In vigore dal 16 ott 1990
1. La gradazione alcolometrica effettiva di cui all', paragrafo 1, lettera g), all', paragrafo 1, lettera f), all', paragrafo 1, lettera b), all', paragrafo 1, lettera e), e all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2392/89 è indicata in unità o mezza unità di percentuale vol. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione(14), la gradazione alcolometrica effettiva indicata non può essere né superiore né inferiore di oltre lo 0,5 % vol alla gradazione determinata dall'analisi. Tuttavia, in sede di controllo dei v.q.p.r.d. conservati in bottiglia per oltre tre anni, i servizi competenti possono ammettere un'estensione della tolleranza dello 0,3 % vol. La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo % vol e può essere preceduta dalle indicazioni gradazione alcolometrica effettiva o alcole effettivo oppure dall'abbreviazione alc e dev'essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl. 2. Oltre alla gradazione alcolometrica effettiva, il dato analitico che può essere indicato sull'etichetta dei vini e dei mosti di uve di cui all', paragrafo 2, lettera f), all', paragrafo 2, lettera g), all', paragrafo 2, lettera d), e all', paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2392/89, è espresso in tenore di zuccheri residui determinato mediante analisi. Esso deve essere espresso in grammi per litro. Tuttavia, per la designazione dei prodotti imbottigliati sul loro territorio, gli Stati membri possono ammettere che il tenore di zuccheri residui sia completato o sostituito dall'indicazione della gradazione alcolometrica potenziale, completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva, con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale, preceduta dal simbolo + e seguita dal simbolo % vol. Esso viene indicato per unità o decimo di unità di percentuale vol. La gradazione alcolometrica potenziale indicata non può superare la gradazione determinata mediante l'analisi, mentre può essere inferiore dello 0,2 % vol al massimo alla gradazione determinata mediante l'analisi. 3. Quando è indicato il titolo alcolometrico totale, in particolare quando si tratta di mosto di uve parzialmente fermentato, esso non può essere né superiore né inferiore di più dello 0,5 % vol a quello determinato dall'analisi. La cifra che indica il titolo alcolometrico totale è seguita dal simbolo % vol e preceduta dai termini titolo alcolometrico totale o alcole totale. Questa cifra dev'essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo. 4. La densità dei mosti di uve, concentrati o meno, di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è indicata : a)per quanto riguarda i mosti di uve, con l'espressione massa volumica, seguita dalla cifra corrispondente ; tuttavia, gli Stati membri produttori possono disporre che, per i mosti di uve immessi in circolazione nel loro territorio e per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1991, la massa volumica venga espressa in gradi Oechsle ; b)per quanto riguarda i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati e rettificati, con l'espressione indice refrattometrico, seguita dalla cifra corrispondente. 5. La massa volumica indicata sull'etichetta non può essere superiore alla massa volumica effettivamente riscontrata all'analisi del prodotto in causa.
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