Art. 15

In vigore dal 16 ott 1990
1. Le distinzioni di cui all', paragrafo 3, lettera e), all', paragrafo 2, lettera p) e all', paragrafo 2, lettera n) del regolamento (CEE) n. 2392/89 si riferiscono ad una sola partita omogenea di vino proveniente, all'imbottigliamento, dallo stesso recipiente. Tale vino deve essere disponibile in un quantitativo pari ad almeno 1 000 l e contenuto, ai fini della sua immissione in consumo, in recipienti di capacità nominale inferiore o ugale a 2 l, -etichettati conformemente alle disposizioni comunitarie, con l'indicazione del nome dell'unità geografica di cui sono originari, nonché dell'anno di raccolta delle uve utilizzate ; -muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile. Tutavia, ove la produzione risulti particolarmente scarsa per talune categorie di vini, gli Stati membri possono ammettere partite di vino inferiori a 1 000 l, ma non inferiori a 100 l. 2. Nel territorio della Comunità, una distinzione può essere attribuita soltanto ad un vino da tavola di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89, ad un v.q.p.r.d. o ad un vino importato di cui all', paragrafo 1 del suddetto regolamento, che sia stato esaminato in competizione con altri vini appartenenti alla stessa categoria e prodotti in condizioni comparabili nell'ambito di un concorso le cui regole siano state riconosciute da un'autorità competente designata dallo Stato membro sul cui territorio avviene il concorso. Sono abilitati a organizzare concorsi e ad attribuire distinzioni ai vini che sono stati giudicati i migliori, soltanto : -l'autorità di cui al primo comma, -un organismo pubblico, professionale o privato le cui norme di gestione del concorso garantiscano imparzialità e che sia stato riconosciuto dall'autorità di cui al primo comma. 3. Concorsi che oltrepassino il territorio di uno Stato membro possono essere organizzati di comune accordo tra gli Stati membri interessati : -dalla Commissione, -da un'autorità o da un organismo pubblico, professionale o privato incaricato dagli Stati membri interessati di gestire il concorso, -dall'Office international de la vigne et du vin. Detti concorsi sono organizzati secondo regole riconosciute o stabilite, rispettivamente, dalla Commissione, dagli Stati membri interessati o dall'Office international de la vigne et du vin. 4. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'organizzazione dei concorsi devono, in particolare : -garantire l'ammissibilità a tutti gli interessati, -garantire una procedura obiettiva, senza discriminazione alcuna fra vini della stessa categoria e della stessa origine geografica ai quali si riferiscono i concorsi, -prevedere una giuria costituita da persone qualificate che esamini i vini con una prova di degustazione cieca e li classifichi secondo la loro qualità intrinseca secondo un sistema di punteggio appositamente stabilito, -fissare un numero limitato di distinzione da attribuire, -prevedere il controllo di tutte le operazioni del concorso da parte di una autorità appropriata. 5. Una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto di un paese terzo può figurare sull'etichetta di un vino da tavola di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89 di un v.q.p.r.d. o di un vino importato di cui all', paragrafo 1 di detto regolamento, soltanto : -se la sua attribuzione può essere controllata in base ad un documento adeguato compilato a questo scopo o mediante una menzione apposta sull'attestato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, -se la Comunità ha riconosciuto, mediante la pubblicazione del nome e dell'indirizzo di tale organismo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'equivalenza fra le regole del concorso in questione e i criteri di cui al paragrafo 4. 6. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e degli organismi ufficialmente riconosciuti che sono abilitati ad attribuire distinzioni nonché il titolo dei concorsi che organizzano. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C : -le informazione di cui al primo comma, -se del caso, il nome e l'indirizzo degli organismi di cui al paragrafo 3, -il nome e l'indirizzo degli organismi di cui al paragrafo 5.
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