Art. 2

In vigore dal 16 ott 1990
1. I termini di cui all', paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii) del regolamento (CEE) n. 2392/89 figurano sull'etichetta dei preimballaggi in caratteri dello stesso tipo dell'altezza minima, per quanto riguarda le lettere più piccole, di : -3 mm, se il volume nominale del recipiente è inferiore a 20 cl ; -5 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl ; -6 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl. 2. Qualora, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, sull'etichetta di un vino da tavola figuri un indicazione geografica non accompagnata dalla dicitura Landwein, vin de pays, vino tipíco, vino de la tierra, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç, o ïßíïò ôïðéêüò, o vinho de mesa regional, tale indicazione geografica è iscritta in caratteri uniformi e di pari dimensioni. L'altezza dei caratteri non può essere superiore a quella dei caratteri utilizzati per la dicitura vino da tavola.
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