Art. 6
In vigore dal 16 ott 1990
1. Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il vino in questione è stato ottenuto conformemente al disposto dell', paragrafo 3, lettera g), e dell', paragrafo 2, lettera m) del regolamento (CEE) n. 2392/89, i termini :
-caserio, finca, hacienda, monasterio, pago, predio,
-Schloß, Domäne, Burg,
-êýñãïò, ìïíáóôÞñé, êÜóôñï, âéëëá, êôÞìá, áñ÷ïíôéêü,
-Hall, abbey, manor,
-château, domaine,
-abbazia, castello,
-Palácio, Solar, Paço, Quinta, Casa, Vila,
nonché le loro illustrazioni, possono essere utilizzati soltanto se il vino e in causa proviene esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda.
2. Gli Stati membri produttori possono :
a)stabilire, per i vini ottenuti da uve raccolte nel loro territorio, criteri complementari in ordine all'utilizzazione dei termini e delle illustrazioni di cui al paragrafo 1 ;
b)limitare l'utilizzazione di uno o più di detti termini ed illustrazioni ad alcune categorie di vini ottenute nel loro territorio ;
c)riservare l'utilizzazione di altri termini ed illustrazioni analoghi per vini interamente ottenuti da uve raccolte nei vigneti facenti parte dell'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole designate con detti termini, a condizione che la vinificazione sia stata effettuata in detta azienda o da detta associazione ;
d)autorizzare che, per i vini ottenuti sul loro territorio, uno o più di tali termini, nella loro lingua ufficiale, ed una o più illustrazioni possano ugualmente far parte delle indicazioni relative all'imbottigliatore o a una persona fisica o giuridica o a un'associazione di tali persone di cui all', paragrafo 1, terzo comma.
3. L'indicazione del nome dell'azienda o dell'associazione di aziende viticole di cui all', paragrafo 2, lettera l) del regolamento (CEE) n. 2392/89 si riferisce a termini analoghi a quelli di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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