Art. 9

In vigore dal 24 mag 1988
Se il conduttore beneficia dell'indennità annua di cui all', paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (1), il premio di abbandono definitivo di cui all' del presente regolamento può essere concesso, a richiesta dell'interessato, sotto forma di premio annuo di un importo massimo imputabile di 1 350 ECU/ha che sarebbe concesso per la durata stabilita per detta indennità annua. Per le supefici viticole, la concessione di detto premio esclude la concessione del premio complementare per ettaro di cui all', paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1096/88.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1988/1442 | Portale Normativo