Art. 11

In vigore dal 24 mag 1988
Prima del 1° aprile 1990 il Consiglio esamina in modo esauriente tutti gli elementi delle misure di estirpazione adottate e delibera a maggioranza qualificata, in base ad una proposta della Commissione, sugli adeguamenti eventualmente necessari.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1988/1442 | Portale Normativo