Art. 12

In vigore dal 24 mag 1988
1. Su richiesta giustificata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a non applicare le misure di cui al presente regolamento, nei limiti del 10 % del potenziale di produzione dello Stato membro interessato, nelle zone nelle quali: - le condizioni naturali, oppure - il rischio di spopolamento, oppure - la rimessa in questione della politica qualitativa, oppure - il beneficio di premi di ristrutturazione concessi a norma del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (2), si oppongono ad una riduzione della produzione. 2. La Commssione può tener conto delle difficoltà socioeconomiche di talune zone diverse da quelle di cui al paragrafo 1, in particolare delle zone in cui le possibilità di colture alternative sono limitate. Qualora tali difficoltà siano particolarmente gravi, la Commissione può autorizzare lo Stato membro in questione a non applicare in tali zone le misure di cui al presente regolamento, al di là di una percentuale del potenziale di produzione della zona interessata, percentuale che sarà fissata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. 3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, per zona si intende l'area geografica amministrativa dalle cui caratteristiche emerge l'omogeneità del vigneto. 4. L'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può riguardare al massimo solo il 10 % del potenziale di produzione dello Stato membro interessato. Il potenziale di produzione è calcolato in base alla produzione media rilevata nelle campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988. 5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure necessarie per evitare un'applicazione manifestamente non equilibrata del presente regolamento tra gli Stati membri o tra regioni degli Stati membri, in particolare nelle zone confrontate con gravi problemi socioeconomici. In attesa della decisione del Consiglio, la Commissione può, in caso di urgenza e se le estirpazioni rischiano di essere effettuate in massa, sospendere o limitare l'applicazione del presente regolamento in una o più unità amministative.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1988/1442 | Portale Normativo