Art. 13

In vigore dal 24 mag 1988
La Commissione avvia le azioni necessarie per garantire l'informazione completa e dettagliata dei conduttori interessati dalle misure previste nel presente regolamento. Tali azioni devono consentire ai conduttori di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per decidere dell'abbandono totale o parziale delle loro superfici viticole.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1988/1442 | Portale Normativo