Art. 18
In vigore dal 24 mag 1988
Nel quadro della comunicazione di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri comunicano alla Commissione, durante le campagne di cui all', paragrafo 1, le superfici viticole estirpate con il beneficio del premio corrispondente. La Commissione tiene conto di tali informazioni nella relazione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.
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