Art. 23
In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. C 100 del 15. 4. 1988, pag. 11.
(2) Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(1) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1442:oj#art-23