Art. 23

Art. 23

In vigore dal 24 mag 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. C 100 del 15. 4. 1988, pag. 11. (2) Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8. (4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 39. (5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (1) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.
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