Art. 16
In vigore dal 24 mag 1988
1. L'importo dovuto dal Fondo agli Stati membri è fissato definitivamente dopo la presentazione, ogni anno anteriormente al 1° aprile, di un elenco dei premi di abbandono definitivo pagati ai beneficiari durante l'anno precedente.
2. Gli anticipi che sono spesi durante l'anno per il quale sono stati concessi vengono detratti dalle somme da versare per l'anno successivo.
3. Le modalità d'applicazione degli e del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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