Art. 14

In vigore dal 24 mag 1988
1. Sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezioni « garanzia » e « orientamento »), in appresso denominato « Fondo », le spese sostenute dagli Stati membri a titolo del presente regolamento. 2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 70 % delle spese sostenute a titolo del presente regolamento. Per le campagne 1988/1989 e 1989/1990 il rimborso è assicurato per metà della sezione garanzia e per metà dalla sezione orientamento. Le modalità della ripartizione tra la sezione garanzia e la sezione orientamento saranno rivedute sulla scorta dei risultati ottenuti per il risanamento dei mercati, nell'ambito delle misure previste all'. 3. Il Fondo versa agli Stati membri un anticipo, previa notifica: - di un elenco delle superfici per le quali siano state presentate domande per la concessione del premio d'abbandono definitivo prima della data limite fissata a norma dell', - dell'impegno di versare, entro la fine del medesimo anno, gli stanziamenti ricevuti dal Fondo ai beneficiari che adempiono le condizioni di cui all', paragrafo 2. L'anticipo non può eccedere il 70 % dell'importo dei premi richiesti.
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Art. 14 Regolamento (UE) 1988/1442 | Portale Normativo