Art. 1

1. I conduttori:

In vigore dal 24 mag 1988
a) di superfici viticole coltivate destinate alla produzione di: - vino, - uve da tavola, - uve da essicazione, o b) di superfici viticole coltivate a viti madri di portainnesto piantate con varietà di portinnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti, beneficiano, durante le campagne viticole dal 1988/1989 al 1995/1996, su loro richiesta e alle condizioni previste dal presente regolamento per l'abbandono definitivo della viticoltura: - di un premio di abbandono definitivo e - di un regime preferenziale di distillazione. 2. La concessione del premio di abbandono definitivo comporta, per il conduttore, la perdita del diritto di reimpianto per la superfice che ha formato oggetto del premio.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1442 — 1. I conduttori: | Portale Normativo