Art. 6
In vigore dal 24 mag 1988
L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di premio, sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamento luogo.
A richiesta del conduttore, il premio viene pagato anticipatamente a condizione che egli costituisca una cauzione da determinarsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1442:oj#art-6