Art. 6

Art. 6

In vigore dal 24 mag 1988
L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di premio, sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamento luogo. A richiesta del conduttore, il premio viene pagato anticipatamente a condizione che egli costituisca una cauzione da determinarsi.
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