Art. 2

1. L'importo del premio per ettaro è fissato come segue:

In vigore dal 24 mag 1988
a) per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are che sono coltivate a varietà di uve da vino e costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dall'azienda interessata: 3 600 ECU; b) per le superfici superiori a 25 are coltivate a varietà di uve da vino: - 1 200 ECU se la resa media per ettaro non oltrepassa 20 ettolitri; - 2 800 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 20 ettolitri, ma non oltrepassa 30 ettolitri; - 3 500 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 30 ettolitri, ma non oltrepassa 40 ettolitri; - 3 800 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 40 ettolitri, ma non oltrepassa 50 ettolitri; - 5 250 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 50 ettolitri, ma non oltrepassa 90 ettolitri; - 7 150 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 90 ettolitri, ma non oltrepassa 130 ettolitri; - 9 200 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 130 ettolitri, ma non oltrepassa 160 ettolitri; - 10 200 ECU se la media per ettaro oltrepassa 160 ettolitri; c) per le superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uve da tavola o contemporaneamente fra queste varietà e le varietà di uve da vino: - 10 800 ECU quando si tratta di una coltura a pergola costituita dalle varietà a chicco grande che figureranno in un elenco ancora da definire; - 8 400 ECU quando si tratta di una coltura a pergola costituita da varietà diverse da quelle considerate al primo trattino; - 7 200 ECU quando si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola costituita dalle varietà considerate al primo trattino; - 6 000 ECU quando si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola costituita da varietà diverse da quelle considerate al primo trattino; d) per le superfici destinate alla produzione di vino idoneo a produrre un'acquavite di vino a denominazione di origine nella regione delle Charentes: 7 200 ECU; e) per le superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà destinate alla produzione di uve da essiccazione o contemporaneamente fra queste e altre varietà: 7 200 ECU; f) per le superfici coltivate a madri di portainnesto: 6 000 ECU. 2. Gli importi di cui al paragrafo 1, ad eccezione di quello contemplato alla lettera a), sono maggiorati di 600 ECU per ettaro se le superfici considerate rappresentano la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente. 3. La resa per ettare delle superfici estirpate di cui al paragrafo 1, lettera b) è determinata in base alla resa media dichiarata per l'azienda del beneficiario e in base alla constatazione della capacità produttiva del vigneto da estirpare effettuata in loco, prima dell'estirpazione, da parte dell'organismo competente dello Stato membro. 4. Per quanto riguarda la Spagna, i premi di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui al paragrafo 2 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 in modo che la differenza tra gli importi di cui all', paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 777/85 e quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 sia ridotta di 3/7 all'inizio della campagna 1988/1989 e successivamente in maniera uniforme all'inizio di ciascuna delle campagne successive; a partire dalla campagna 1992/1993 in tale Stato membro si applica il livello comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1442:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo