Art. 3
Il premio di abbandono definitivo non può essere concesso per:
In vigore dal 24 mag 1988
a) le superfici viticole coltivate di una stessa azienda che, complessivamente, sono inferiori o uguali a 25 are, eccettuate quelle non inferiori a 10 are se esse costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dell'azienda in questione;
b) le superfici viticole coltivate per le quali sono state constatate dopo il 1976 infrazioni alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di impianti;
c) le superfici viticole che non sono più coltivate;
d) le superfici viticole piantate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
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