Art. 20

In vigore dal 17 feb 1988
Per la conversione in moneta nazionale degli importi da fissare in virtù del presente regolamento si applica il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo alla data di entrata in vigore del regolamento che decide la messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87. Articolo 21 In Grecia, per le campagne viticole 1987/1988 e 1988/1989 si applicano le seguenti disposizioni, in virtù dell'articolo 39, paragrafo 10, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87: a) sono tenuti all'obbligo di distillazione di cui al presente regolamento i produttori, comprese le cantine sociali e le associazioni di produttori, che nella campagna considerata abbiano ottenuto il quantitativo di vino da tavola fissato, se del caso, dalle autorità greche anteriormente al 10 marzo della campagna stessa; b) attenendosi ai criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, anteriormente al 10 marzo il governo greco determina, se del caso, le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori di cui alla lettera a) devono consegnare alla distillazione, garantendo parità di trattamento ai produttori soggetti a tale obbligo. Dette percentuali devono garantire che per tutta la Grecia sia distillato il quantitativo risultante dalla somma dei volumi da distillare in tale Stato membro; c) anteriormente al 15 marzo, il governo ellenico comunica alla Commissione le disposizioni adottate in virtù del presente articolo.
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Art. 20 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo