Art. 25

In vigore dal 17 feb 1988
1. Il regolamento (CEE) n. 854/86 è abrogato. 2. I rinvii al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
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Art. 25 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo