Art. 23

In vigore dal 17 feb 1988
La scadenza dei termini prevista all', paragrafo 4 o, per quanto concerne i produttori che si sono avvalsi della facoltà di cui all', paragrafo 1, secondo comma, la scadenza dei termini previsti dall', paragrafo 5, primo comma o di quelli fissati dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2179/83 non pregiudica minimamente il rispetto dell'obbligo di distillazione delle quantità dovute da ogni produttore. Dopo la scadenza dei suddetti termini, il prezzo d'acquisto dei quantitativi consegnati e il prezzo dell'alcole che ne è ottenuto e che viene consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione di cui trattasi, per l'alcole neutro. Per i prodotti della distillazione che non sono consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto.
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Art. 23 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo