Art. 26

In vigore dal 17 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 4. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14. (4) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11. (5) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1. (7) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. (1) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. ALLEGATO Metodo di calcolo della media ponderata delle rese di cui all', primo e secondo trattino 1. La formula da utilizzare per la determinazione della media ponderata (M) di cui all', primo e secondo trattino, è la seguente: 1.2.3.4 // // M = // Q S // [hl/ha] o 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // S = // V1 r1 // + // V2 r2 // + // V3 r3 // + . . . // Vn rn 1.2.3 // V1 // = // volume della partita numero 1 consegnata alla cantina sociale o acquistata dal dichiarante (in hl di vino) che figura nella dichiarazione di produzione; // r1 // = // resa fissata in conformità dell', primo comma, quale è stata ottenuta la partita numero 1 (in hl/ha); // Q // = // V1 + V2 + V3 + . . . Vn (in hl di vino). 2. Per le cantine sociali e le associazioni di produttori di cui all', primo trattino, il cui volume totale di produzione previsto all', paragrafo 1, è ottenuto mediante la consegna, da parte di tutti gli aderenti, della totalità della loro produzione. Q rappresenta il volume totale dei prodotti consegnati alla cantina sociale o all'associazione di produttori e S rappresenta la superficie viticola coltivata dall'insieme degli aderenti dalla quale provengono i prodotti considerati.
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Art. 26 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo