Art. 6

In vigore dal 17 feb 1988
1. Il volume della produzione di ogni produttore da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento è pari al totale dei quantitativi di prodotti indicati nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione di produzione di cui all'allegato I, tabella B del regolamento (CEE) n. 3929/87: uve, mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti a diventare vini da tavola e vini da tavola. a) A detto volume si aggiungono: - i quantitativi di vino atto a diventare vino da tavola che figurano nella colonna « vini e altri prodotti » della suddetta dichiarazione di produzione; - i quantitativi di vini da tavola ottenuto anteriormente al 15 marzo mediante trasformazione di prodotti a monte del vino, acquisiti dal produttore dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione; b) si sottraggono i quantitativi di prodotti a monte del vino indicati nella colonna « vini da tavola » (uve, mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini atti a diventare vini da tavola) e i quantitativi di vini atti a diventare vini da tavola indicati nella colonna « vini e altri prodotti » della della dichiarazione di produzione, per i quali il produttore fornisce, anteriormente al 15 marzo, la prova che sono stati trasformati in prodotti diversi da quelli indicati nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione di produzione di cui sopra o che sono stati ceduti prima di tale data. La prova di cui alla lettera b), è costituita dalle indicazioni che figurano nei registri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (1). Per poter effettuare i controlli necessari i produttori che cedono i prodotti di cui alla lettera b), dopo la presentazione della raccolta comunicano alle autorità competenti il nome e l'indirizzo dell'acquirente nonché i quantitativi in causa e la data di cessione. Inoltre, per la campagna 1987/1988 il produttore ha la facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativio pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all' al quantitativio di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali in applicazione dell', paragrafo 5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e in deroga al disposto dell', paragrafi 1 e 2, le comunicazioni e notifiche ivi previste possono essere adeguate fino al 15 giugno 1988. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi oggetto dei suddetti adeguamenti. 2. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la trasformazione e/o il declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione è pari alla somma di tutti i prodotti utilizzati per ottenere detto vino da tavola durante il periodo compreso tra il 1o luglio precedente la campagna in causa e il 30 giugno della campagna stessa. 3. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione, il volume della produzione è pari al quantitativo totale di prodotti utilizzati per la vinificazione anteriormente al 15 marzo e iscritti nei registri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75.
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