Art. 22
In vigore dal 17 feb 1988
In applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 e fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 2179/83, sono esclusi dai benefici delle misure d'intervento previste nel titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 e decise per la campagna successiva i produttori che non hanno effettuato la consegna durante il periodo compreso tra il 1o marzo della campagna considerata e:
- il 15 agosto, per i produttori che effettuano la consegna ad una distilleria,
- il 31 luglio, per i produttori che effettuano ad un elaboratore di vino alcolizzato,
- il 31 agosto per i produttori che si avvalgono della possibilità di cui all', paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento.
Storico versioni
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