Art. 16

In vigore dal 17 feb 1988
1. Per i prodotti derivanti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, il distillatore può beneficiare di un aiuto. L'importo dell'aiuto è fissato al momento della messa in atto della distillazione. Nessun aiuto è dovuto per il quantitativo di alcole, contenuto nel prodotto ottenuto dalla distillazione, eccedente quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta entro il 31 ottobre la domanda e la documentazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2179/83. 3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e della documentazione di cui al para- grafo 2. Entro il 1o febbraio successivo, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova dell'avvenuto versamento del prezzo d'acquisto del vino al produttore, entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Se la prova non è fornita entro il 1o febbraio, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se tale prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1o maggio, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 1o giugno l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo