Art. 15

In vigore dal 17 feb 1988
Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, figurano simultaneamente quali varietà di uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo