Art. 24

In vigore dal 17 feb 1988
1. Il presente regolamento non si applica in Portogallo fino al termine della campagna 1989/1990. 2. In deroga all', paragrafo 1, secondo trattino, i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuare la distillazione in Portogallo nel periodo di cui al paragrafo 1. In deroga all', paragrafo 2, primo e secondo comma, la consegna non può essere effettuata da produttori che hanno ottenuto la loro produzione in Portogallo nel corso della campagna di cui al paragrafo 1.
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Art. 24 Regolamento (UE) 1988/441 | Portale Normativo