Art. 7

In vigore dal 2 feb 1988
1. L'aiuto all'investimento può essere erogato, in parte o per intero, sotto forma di sovvenzione di capitale o di abbuono di interessi su prestito. 2. Le categorie di beneficiari del contributo del Fondo possono essere, per le operazioni di cui all': autorità pubbliche, enti locali, società di sviluppo regionale, organismi vari, imprese, cooperative o singole persone che svolgono un'attività produttiva. 3. È esclusso il cumulo tra gli aiuti concessi nell'ambito del presente programma comunitario e gli aiuti erogati per lo stesso progetto nel quadro delle azioni comunitarie specifiche istituite sulla base del regolamento (CEE) n. 724/75 o del regolamento (CEE) n. 3634/85. Inoltre, gli aiuti di cui all', paragrafo 1, lettere c) e e) del regolamento n. 2616/80 e gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera g) dello stesso articolo, quando sono corrisposti direttamente alle imprese, non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese beneficiarie a meno del 20 % della spesa totale. Articolo 8 1. Il programma di intervento predisposto dalle autorità competenti dello Stato membro interessato è inviato alla Commissione: a) per le zone di cui all', paragrafo 3, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) per le zone di cui all', paragrafo 2, a decorrere dalla data di presentazione da parte dello Stato membro della domanda concernente le zone che possono beneficiare del programma comunitario e al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'apposita decisione che la Commissione deve adottare in conformità del suddetto paragrafo 2. Qualora la decisione della Commissione riguardi una delle zone di cui all', paragrafo 3, o una zona che abbia formato oggetto di decisione della Commissione ai sensi dell', paragrafo 2, il programma di intervento in atto è apportunamente modificato. 2. La durata del programma di intervento non può oltrepassare la data del 31 dicembre 1992.
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