Art. 9

In vigore dal 2 feb 1988
L'intervento del Fondo non può oltrepassare l'importo stabilito dalla Commissione al momento in cui ha definito il contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento del Fondo.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1988/328 | Portale Normativo