Art. 3

1. Il programma comunitario riguarda le zone che soddisfano i seguenti criteri:

In vigore dal 2 feb 1988
a) numero minimo di posti nell'industria siderurgica; b) forte tasso di dipendenza, per quanto concerne l'occupazione industriale, dall'industria siderurgica; c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore siderurgico; d) situazione socio-economica della regione a cui appartiene la zona in oggetto, caratterizzata in particolare da un mercato del lavoro particolarmente problematico. 2. In tutti gli Stati membri il programma comunitario si applica, previa decisione della Commissione, alle zone che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, qualora la ristrutturazione dell'industria siderurgica effettuata nell'ambito degli obiettivi generali « acciaio » della Comunità comporti un forte calo occupazionale nel settore siderurgico nel periodo dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1989. La Commissione decide entro un termine massimo di tre mesi, a decorrere dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro interessato, della domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario. Le domande devono essere inviate alla Commissione entro il 30 aprile 1990, corredate delle informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla perdita di posti di lavoro nel settore siderurgico; le informazioni devono essere coerenti con quelle fornite a norma della decisione n. 1566/66/CECA. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, il programma comunitario si applica anche alle zone spagnole e portoghesi che rispondevano ai criteri di cui al paragrafo 1, ossia il Principado de Asturias e le zone che fruiscono di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nelle province di Alava e di Vizcaya.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/328 — 1. Il programma comunitario riguarda le zone che soddisfano i seguenti criteri: | Portale Normativo