Art. 5

In vigore dal 2 feb 1988
Il Fondo può partecipare, nel quadro del programma comunitario, ad operazioni quali quelle definite all' del regolamento (CEE) n. 2616/80, fatta eccezione per le operazioni di cui ai punti 2 e 9 dello stesso articolo. Nell'ambito del presente regolamento il Fondo può anche partecipare al finanziamento delle infrastrutture che contribuiscono alla creazione, allo sviluppo e all'adattamento di attività economiche creatrici di occupazione. Inoltre, gli aiuti di cui all' punto 8 del regolamento (CEE) n. 2616/80 possono, ai fini del presente regolamento, riguardare anche gli investimenti nelle attività del turismo.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/328 | Portale Normativo