Art. 6
In vigore dal 2 feb 1988
1. Il programma comunitario è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del Fondo, il quale non deve oltrepassare il 55 % delle spese pubbliche complessive previste dal programma, è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria per tipo di operazione non può superare i tassi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2616/80, ad eccezione delle lettere b) e k).
Per quanto riguarda le infrastrutture di cui all', secondo comma del presente regolamento la partecipazione comunitaria può andare fino al 50 % della spesa pubblica.
2. Quando il programma comunitario riguarda zone portoghesi i tassi di partecipazione del Fondo di cui al paragrafo 1, ad eccezione del suo ultimo comma, sono aumentati, fino al 31 dicembre 1990, di 20 punti, con un massimo del 70 %.
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