Art. 4
In vigore dal 2 feb 1988
1. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all', paragrafo 2, sono applicati i criteri enunciati dall', paragrafo 1 sulla base delle soglie seguenti:
a) il numero minimo di posti di cui all', paragrafo 1, lettera a) è dell'ordine di 3 500 al 1o gennaio 1986;
b) il tasso di cui all', paragrafo 1, lettera b) è in linea di massima superiore al 10 %;
c) le perdite di posti di cui all', paragrafo 1, lettera c) sono dell'ordine di 1 500 o più a decorrere dal 1o gennaio 1986;
d) la situazione di cui all', paragrafo 1, lettera d) è valutata applicando l'indicatore sintetico con la soglia di 120. Sono altresì applicati gli indicatori rispecchianti una situazione occupazione sfavorevole (in particolare, tasso di disoccupazione elevato).
Il livello geografico di applicazione dei criteri comunitari previsti all' è normalmente il livello amministrativo NUTS 3. Tuttavia, se i problemi siderurgici si collocano in zone o bacini occupazionali che differiscono in tutto o in parte da tale livello amministrativo e se queste zone o bacini soddisfano i criteri dell', il programma comunitario può prendere in considerazione anche tali livelli geografici.
Inoltre, il programma comunitario riguarda essenzialmente zone contemplate in un regime nazionale di aiuto a finalità regionale. Tuttavia, conformemente all', paragrafo 3 del regolamento del Fondo, il programma può, se del caso, riguardare anche zone a favore delle quali le autorità pubbliche degli Stati membri sono disposte ad intervenire per la soluzione dei problemi che formano oggetto dell'azione comunitaria e nella misura in cui detto intervento è compatibile con l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
2. Il programma comunitario può anche riguardare, a titolo eccezionale:
- la zona siderurgica del Granducato del Lussemburgo, nella misura in cui risponda ai criteri e alle soglie che figurano nel paragrafo 1, lettere a) b) e c) del presente articolo;
- le zone siderurgiche della Grecia e dell'Irlanda, nella misura in cui la chiusura totale o parziale delle imprese siderurgiche comporti considerevoli perdite di posti di lavoro.
3. L'utilizzazione di criteri previsti nel presente regolamento non costituisce un precedente per successivi regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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