Art. 2

In vigore dal 2 feb 1988
Obiettivo del programma comunitario è di contribuire, nelle zone in questione, ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche creatrici d'occupazione. A tal fine esso prevede lo svolgimento di un insieme organico di iniziative pluriennali intese a migliorare l'infrastruttura e l'ambiente fisico e sociale delle zone interessate, nonché a promuovere l'insediamento di nuove attività, lo sviluppo delle piccole e medie imprese e il processo innovativo. Il programma comunitario garantisce una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di riconversione delle regioni e gli obiettivi perseguiti dalla politica siderurgica della Comunità.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/328 | Portale Normativo