Art. 10

In vigore dal 2 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40. (3) GU n. C 9 del 14. 1. 1988, pag. 14. (4) GU n. C 272 del 10. 12. 1987, pag. 16 e GU n. C 9 del 14. 1. 1988, pag. 14. (5) GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 56. (6) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 9. (7) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 9. (8) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14. (9) GU n. L 110 del 23. 4. 1985, pag. 5. (1) GU n. L 141 del 28. 5. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 6.
Storico versioni

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