Art. 43

In vigore dal 27 nov 1987
1. Ai fini della fissazione del tasso della restituzione da erogare, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'arti- colo 34, paragrafo 1, lettera a). 2. Il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che le merci effettivamente imbarcate corrispondano esattamente a quelle che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine. 3.a)La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate ; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV. Esso deve essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato. Per consegna diretta si intende la consegna a bordo di una nave di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti. b)Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti ad un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono : -un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo che attesti che i prodotti sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento e che saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento ; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV ; e-un documento doganale o un documento vistato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti che i prodotti sono stati consegnati a bordo ; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato IV. c)Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave. Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima. d)Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui sopra devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome della nave o delle navi, ovvero dell'aeromobile o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari. 4. La domanda di pagamento deve essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento. 5. I prodotti o le merci sottoposti al regime di cui all' non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b). 6. L' si applica mutatis mutandis. 7. Il disposto dell' non si applica ai fini del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3665:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 43 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo