Art. 40
In vigore dal 27 nov 1987
1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario deve versare, all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito, un importo forfettario.
2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato :
a)determinando l'importo dei dazi all'importazione applicabili ad un prodotto identico all'atto dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito ;
b)maggiorando del 20 % l'importo ottenuto in conformità della lettera a).
Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è :
-il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o dal quale non è stato più in grado di raggiungerla, ovvero,
-se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.
3. Se il depositario dimostra che l'importo netto anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2, paga unicamente l'importo netto anticipato, maggiorato del 20 %.
Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40 %. In tal caso, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro in cui si trova il deposito utilizzando il tasso di mercato in vigore il giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al condizionamento non formano oggetto del pagamento di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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