Art. 35
In vigore dal 27 nov 1987
1. Nel quadro delle consegne di cui agli , gli Stati membri, in deroga all', possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore che beneficia di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso contemporaneamente alla procedura normale.
L'autorizzazione può essere limitata a determinate località d'imbarco dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione d'esportazione. L'autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri ; in tal caso si applica l'.
2. Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile o gli eventuali adattamenti in caso di fissazione anticipata della restituzione è l'ultimo giorno del mese.
3. Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata in base a gara, il titolo deve essere valido l'ultimo giorno del mese.
4. L'esportatore deve tenere un registro di controllo contenente le indicazioni seguenti :
a)le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all', paragrafo 5 ;
b)il nome o il numero d'immatricolazione dell'imbarcazione o aeromobile o delle imbarcazioni o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati ;
c)la data dell'imbarco.
Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco. Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, le summenzionate indicazioni devono essere iscritte nel registro al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore deve essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti.
L'esportatore deve inoltre sottoporsi ai controlli che gli Stati membri ritengano necessari e conservare il registro di controllo per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in corso.
5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti, utilizzati per ciascuna consegna, sui quali le autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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