Art. 3
In vigore dal 27 nov 1987
1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina :
a)il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo ;
b)gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo.
3. È assimilato all'accettazione della dichiarazione d'esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.
4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
5. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare :
a)la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni ;
b)la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione ;
c)qualora risulti necessario per il calcolo della restitu- zione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.
Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d'esportazione, quest'ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura Codice restituzione.
6. Al momento dell'accettazione o dell'intervento dell'atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3665:oj#art-3