Art. 4

In vigore dal 27 nov 1987
1. Fatto salvo il disposto degli , il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno, nel termine massimo di 60 giorni da tale accettazione, lasciato come tale il territorio doganale della Comunità. 2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all', paragrafo 1, lettera a), sono considerati aver lasciato il territorio doganale della Comunità. 3. La congelazione dei prodotti o della merci non pregiudica la conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Lo stesso vale per il ricondizionamento che non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura combinata o della sottovoce della nomenclatura utilizzata per le restituzioni o per altri importi all'esportazione. Il ricondizionamento può essere effettuato esclusivamente previa notifica alle autorità doganali e subordinatamente al loro accordo. In caso di ricondizionamento, nell'esemplare di controllo T 5 di cui all' del regolamento (CEE) n. 2823/87 vengono apposte le annotazioni del caso. 4. Qualora non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato, su richiesta dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria, in relazione alla circostanza addotta, dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione d'esportazione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo