Art. 9

In vigore dal 27 nov 1987
1. Il tasso della restituzione applicabile ai miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello applicabile : a)per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, a detto componente ; b)per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto ad una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili ai miscugli per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.
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