Art. 12

In vigore dal 27 nov 1987
Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti del tasso della restituzione si applicano soltanto ai prodotti per i quali tale tasso è stato fissato mediante una cifra uguale o superiore a zero.
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Art. 12 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo