Art. 15

In vigore dal 27 nov 1987
Non vengono concesse restituzioni per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e suscettibili di essere reintrodotti nella Comunità, in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio(1). Sezione 2 : Restituzione differenziata
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Art. 15 Regolamento (UE) 1987/3665 | Portale Normativo