Art. 15
In vigore dal 27 nov 1987
Non vengono concesse restituzioni per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e suscettibili di essere reintrodotti nella Comunità, in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio(1).
Sezione 2 :
Restituzione differenziata
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